Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 27 settembre 2022. 267 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il presente regolamento indica le misure generali di lotta da applicarsi nell'eventualita' dell'insorgenza di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro le malattie di cui all'allegato I devono essere trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanita', alle regioni e alle province autonome. Ai fini del presente regolamento si intende per:
tolto: a) "azienda": qualsiasi stabilimento agricolo o di altro genere nel quale sono tenuti o allevati animali;
tolto: b) "animale": qualsiasi animale domestico appartenente ad una specie che potrebbe essere direttamente infettata o qualsiasi vertebrato selvatico che potrebbe contribuire alla propagazione agendo da vettore o da "serbatoio" dell'infezione;
tolto: c) "vettore": qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto a trasmettere e diffondere l'agente della malattia per via meccanica o biologica;
tolto: d) "proprietario o allevatore": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che possegga o detenga gli animali o sia incaricata di allevarli;
tolto: e) "periodo di incubazione": il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente patogeno e l'insorgere dei sintomi clinici; la durata di tale periodo, per ciascuna malattia, e' quella indicata nell'allegato I;
tolto: f) "conferma dell'infezione": la dichiarazione fatta dall'autorita' competente della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorita' competente puo' anche confermarne la presenza in base a risultati clinici o epidemiologici;
tolto: g) "autorita' competente": il Ministero della sanita' o l'autorita' cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
tolto: h) "veterinario ufficiale": il medico veterinario designato dall'autorita' competente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;362~art1 · fonte del testo
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