Il personale del Centro si compone altresi' di personale comandato appartenente al ruolo amministrativo e a quello della scuola, anche universitario. Il personale comandato e' assegnato con decreto ministeriale sulla base di concorsi per titoli indetti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio direttivo dell'ente. Il comando del personale ha la durata di cinque anni e puo' essere rinnovato per un altro quinquennio, a richiesta del consiglio direttivo. Il servizio prestato in posizione di comando e' valido a tutti gli effetti. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilisce l'art. 16, penultimo e ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Il fabbisogno di personale, ivi compreso quello amministrativo, tecnico e ausiliario, e le relative variazioni vengono stabilite dal consiglio direttivo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Testo vigente dal 2 settembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362~art13 · fonte del testo