Il patrimonio mobiliare e immobiliare attribuito in dotazione ad ogni titolo al CEDE e' inizialmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Le modifiche in aumento o in diminuzione avvengono secondo la normativa in vigore per gli enti di diritto pubblico. Il Centro provvede al finanziamento delle proprie attivita' con i contributi dello Stato e con i proventi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo.

Testo vigente dal 2 settembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362~art14 · fonte del testo