Art. 2 — Modifiche al codice civile

All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al terzo comma, secondo periodo, le parole: «per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti»;
  • b)al quarto comma, secondo periodo, le parole: «dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «da un revisore legale o da una societa' di revisione legale»;
  • c)al quinto comma, le parole: «, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse;
  • d)all'ottavo comma le parole: «limitatamente a un quarto delle» sono sostituite dalle seguenti: «per le», e il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 2443, secondo comma, del codice civile, le parole: «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441,» sono soppresse.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-11;184~art2 · fonte del testo