Art. 16 c.c. — Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

[1]L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite.

[2]L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).

Testo vigente dal 22 dicembre 2000

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 16 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000. 17 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorita' governativa nelle forme indicate nell'art. 12aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art16 · fonte del testo