Art. 12 c.c. — Persone giuridiche private
Articolo abrogato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.
Abrogato dal 22 dicembre 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.
Abrogato dal 22 dicembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 12, relativo all'interpretazione delle norme giuridiche, si è avuto cura di far risultare chi, i principi generali di diritto ai quali deve farsi ricorso in mancanza di una precisa disposizione e nell'impossibilità dell'applicazione analogica, devono essere ricercati entro la sfera del sistema legislativo vigente. Anzi, in luogo della formula del progetto definitivo principi generali del diritto vigente, che avrebbe potuto apparire troppo limitativa dell'opera dell'interprete, si è ritenuta preferibile l'altra «principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato», nella quale il termine «ordinamento» risulta comprensivo, nel suo ampio significato, oltre che delle norme e degli istituti, anche dell'orientamento politico-legislativo statuale e della tradizione scientifica nazionale diritto romano, comune, ecc.) con esso concordante. Tale ordinamento, adottato o sancito dallo Stato, ossia il nostro ordinamento positivo sia privato e sia pubblico, darà all'interprete ratti gli elementi necessari per la ricerca della norma regolatrice.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 22
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000. 48 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale.
tolto: Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo' delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli con loro decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art12 · fonte del testo
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