Il bilancio di previsione e' predisposto dal direttore e deliberato dal comitato direttivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce. Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo di vertice, e' sottoposto al Collegio dei revisori dei conti che a conclusione del proprio esame redige apposita relazione proponendone l'approvazione o meno. La relazione contiene le considerazioni e valutazioni sull'attendibilita' delle entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi contenuti nella relazione programmatica, nonche' sulla congruita' delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:

  • a)il preventivo finanziario;
  • b)il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
  • c)il preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
  • a)il bilancio pluriennale;
  • b)la relazione programmatica;
  • c)la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
  • d)la relazione del Collegio dei revisori dei conti. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.

Testo vigente dal 21 aprile 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36~art5 · fonte del testo