Art. 6 — Formazione del bilancio di previsione
I responsabili di settore comunicano entro il 31 luglio all'ufficio della ragioneria e contabilita' gli obiettivi elaborati secondo i programmi e gli indirizzi stabiliti dal direttore, articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilita' delle stesse. L'ufficio della ragioneria e contabilita' elabora il progetto di bilancio e lo trasmette al direttore corredato della nota preliminare che esplicita:
- a)i programmi ed i progetti previsti;
- b)le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e pluriennale. Il bilancio di previsione, deliberato dal comitato direttivo, e' trasmesso al Ministero dell'economia ed, ai fini dell'approvazione, al Ministero vigilante.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
