[1]Collegio dei revisori dei conti

[2]1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. 2. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze; i due componenti effettivi e i due supplenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, o tra soggetti in possesso di specifica professionalita', ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 3. Con le medesime modalita' di cui al comma 2 si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito. 4. I compensi dei membri del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 5. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia. In particolare: a. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b. vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia; c. esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni; d. accerta periodicamente la consistenza di cassa; e. redige le relazioni di propria competenza; f. puo' chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarita' riscontrate; g. svolge il controllo di regolarita' amministrativa e contabile secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; h. puo' procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo; i. esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti di cui all'articolo 2409-bis del codice civile; l. esprime, su richiesta del direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia. 6. Il collegio dei revisori dei conti e' convocato dal presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8. 7. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. 8. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 9. 9. Le sedute del collegio devono risultare da apposito verbale.

Testo vigente dal 21 aprile 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-25;34~art6 · fonte del testo