[1]Collegio dei revisori dei conti
[2]1. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. 2. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze; i due componenti effettivi e i due supplenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, o tra soggetti in possesso di specifica professionalita', ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 3. Con le medesime modalita' di cui al comma 2 si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito. 4. I compensi dei membri del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 5. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia. In particolare: a. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b. vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia; c. esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni; d. accerta periodicamente la consistenza di cassa; e. redige le relazioni di propria competenza; f. puo' chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarita' riscontrate; g. svolge il controllo di regolarita' amministrativa e contabile secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; h. puo' procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo; i. esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti di cui all'articolo 2409-bis del codice civile; l. esprime, su richiesta del direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia. 6. Il collegio dei revisori dei conti e' convocato dal presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8. 7. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. 8. Compatibilmente con le attivita' da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purche' collegati con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 9. 9. Le sedute del collegio devono risultare da apposito verbale.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
