Art. 10 — Il bilancio di previsione
Il bilancio di previsione, predisposto dal direttore generale, e' deliberato dal competente organo di vertice non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce, salvo diverso termine previsto da norme di legge o di statuto. I titolari dei centri di responsabilita' comunicano al direttore generale ed al servizio ragioneria, entro il 31 luglio, tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonche' i fabbisogni finanziari, anche in termini di contabilita' analitica, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
- a)il preventivo finanziario;
- b)il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c)il preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
- a)il bilancio pluriennale;
- b)la relazione programmatica;
- c)la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- d)la relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. E' approvato, salva diversa disposizione normativa, dall'amministrazione vigilante sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 6 maggio 2003
