Il conto consuntivo e' costituito da:

  • a)rendiconto finanziario;
  • b)conto economico;
  • c)stato patrimoniale;
  • d)nota integrativa. Al conto consuntivo sono allegati:
  • a)la situazione amministrativa;
  • b)la relazione sulla gestione;
  • c)la relazione del Collegio dei revisori dei conti. Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, e' sottoposto a cura del direttore all'esame del Collegio dei revisori dei conti, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4. Il conto consuntivo e' deliberato dal comitato direttivo, su proposta del direttore, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' trasmesso per l'approvazione, entro dieci giorni dalla deliberazione, al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e finanze, corredato dei relativi allegati e della relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti.

Testo vigente dal 21 aprile 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36~art27 · fonte del testo