I beni mobili sono assunti in carico da un dipendente nominato consegnatario con provvedimento del direttore. Per ognuna delle sedi dell'Agenzia puo' essere nominato un consegnatario. Il consegnatario ha l'obbligo di custodia dei beni mobili, che si estrinseca nella diligente adozione di tutte le misure idonee alla conservazione dei beni nelle condizioni e per l'uso cui sono destinati nonche' nella tempestiva segnalazione di eventuali perdite o deterioramenti. Il consegnatario tiene le scritture per i servizi da lui espletati come individuate dal direttore che, con proprie disposizioni, regolamenta il servizio per quanto non previsto dal presente regolamento.

Testo vigente dal 21 aprile 2009

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36~art37 · fonte del testo