Art. 36 — Classificazione dei beni
I beni si distinguono in immobili e mobili ai sensi degli articoli 812, e seguenti, del codice civile. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
- a)mobili, arredi ed oggetti d'arte;
- b)attrezzature d'ufficio, strumenti tecnici ed apparecchiature informatiche;
- c)materiale bibliografico;
- d)autovetture ed automezzi;
- e)altri beni. L'inventario dei beni mobili indica per ciascun bene:
- a)denominazione e descrizione;
- b)ubicazione;
- c)quantita';
- d)valore. I beni mobili sono inventariati al costo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se pervenuti per altra causa. Non sono inventariati i beni di facile consumo (materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali, componentistica elettrica, elettronica e meccanica, minuterie metalliche e tutto il materiale che faccia parte di cicli produttivi) ed i beni di modico valore. I beni immobili sono inventariati su separato registro con le seguenti indicazioni:
- a)numero di inventario;
- b)descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati;
- c)estremi catastali, partita catastale, classificazione, rendita catastale;
- d)titoli di acquisizione;
- e)valore iniziale e successive variazioni;
- f)servitu', pesi, oneri di cui sono gravati;
- g)eventuali redditi.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
