I beni si distinguono in immobili e mobili ai sensi degli articoli 812, e seguenti, del codice civile. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

  • a)mobili, arredi ed oggetti d'arte;
  • b)attrezzature d'ufficio, strumenti tecnici ed apparecchiature informatiche;
  • c)materiale bibliografico;
  • d)autovetture ed automezzi;
  • e)altri beni. L'inventario dei beni mobili indica per ciascun bene:
  • a)denominazione e descrizione;
  • b)ubicazione;
  • c)quantita';
  • d)valore. I beni mobili sono inventariati al costo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se pervenuti per altra causa. Non sono inventariati i beni di facile consumo (materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali, componentistica elettrica, elettronica e meccanica, minuterie metalliche e tutto il materiale che faccia parte di cicli produttivi) ed i beni di modico valore. I beni immobili sono inventariati su separato registro con le seguenti indicazioni:
  • a)numero di inventario;
  • b)descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati;
  • c)estremi catastali, partita catastale, classificazione, rendita catastale;
  • d)titoli di acquisizione;
  • e)valore iniziale e successive variazioni;
  • f)servitu', pesi, oneri di cui sono gravati;
  • g)eventuali redditi.

Testo vigente dal 21 aprile 2009

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36~art36 · fonte del testo