(Incarichi a tempo determintato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione) Per lo svolgimento di particolari manzioni tecniche e scientifiche, delle quali sia stato accertato la necessita', l'Istituto puo' affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione, con spese a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente, su proposta dei singoli consiglieri e dei responsabili dei servizi o delle sezioni, previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee e all'amministrazione, sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per lo svolgimento del particolare compito da affidare. Il conferimnto dell'incarico sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo e ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359~art22 · fonte del testo