- Personale con incarico a tempo determinato. A norma dell'art. 16, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche l'istituto puo' affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione con spese a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente, su proposta dei responsabili delle sezioni e dei servizi o del segretario, previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee alla Amministrazone della pubblica istruzione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare. Il conferimento degli incarichi avverra' secondo le modalita' di cui al precedente art. 16, secondo comma.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608~art18 · fonte del testo