Personale con incarico a tempo determinato A norma dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche dell'Istituto, e per accertata necessita', e' facolta' dell'Istituto stesso affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione con spesa a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente, su proposta dei responsabili dei servizi interessati e/o delle sezioni e/o del segretario, previa delibera motivata del consiglio direttivo sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee all'Amministrazione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare. Il conferimento degli incarichi avviene secondo le modalita' e alle condizioni del disciplinare tipo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Testo vigente dal 7 aprile 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591~art23 · fonte del testo