Art. 23 — Finanziamenti
L'Istituto provvede al finanziamento della propria attivita':
- a)con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
- b)con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
- c)con i proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
- d)con i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
