- PERSONALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO A norma dell'art. 16, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, n. 419, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, l'istituto puo' affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione. Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente su proposta dei responsabili dei servizi e/o sezioni e/o dal segretario previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per uanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee all'Amministrazione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo particolare riguardo alla accertata preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento dello specifico compito da affidare. Il conferimento degli incarichi avviene secondo le modalita' e alle condizioni previste all'art. 20, secondo comma, del precedente statuto.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605~art23 · fonte del testo