Art. 19 — Segretario
Il segretario e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, no 419, e partecipa senza diritto di voto ai lavori del consiglio direttivo. Il segretario: - e' preposto dal funzionamento della struttura tecnico - operativa dell'Istituto; - predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - predispone, sulla base delle proposte fatte dal consiglio direttivo e dai responsabili dei servizi e delle sezioni, il programma, il bilancio preventivo e il conto consutivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo; - nell'ambito di programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, assicura il personale coordinamento delle attivita' dell'Istituto; - sovrintende all'attivita' amministrativa - contabile dell'Istituto per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive deliberate dal consiglio direttivo e le disposizoni impartite dal presidente, sia al funzionamento degli uffici; - sovrintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabiltia', alla cassa e, in genere, a tutto quanto riguarda l'attivita' dell'Istituto; - firma, insieme al presidente al consigliere delegato, gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal consiglio direttivo o dal presidente; - in caso di assenza o di impedimento sara' sostituito, per quanto riguarda gli atti contabili, dal funzionario della carriera direttiva piu' alto in grado.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
