1.- La retribuzione deve essere corrisposta ai dipendenti entro il 25 di ogni mese. 2.- Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 10 giorni dalla data della scadenza del periodo di paga, salvo il caso di comprovata necessita' e riconosciuta eccezionalita'. 3.- Qualora il ritardo nel pagamento superi i 10 giorni decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale. 4.- Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento.

Testo vigente dal 8 agosto 1992

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art41 · fonte del testo