Art. 41 — CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
1.- La retribuzione deve essere corrisposta ai dipendenti entro il 25 di ogni mese. 2.- Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 10 giorni dalla data della scadenza del periodo di paga, salvo il caso di comprovata necessita' e riconosciuta eccezionalita'. 3.- Qualora il ritardo nel pagamento superi i 10 giorni decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale. 4.- Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento.
Testo vigente dal 8 agosto 1992
