1.- All'ora prevista per l'inizio del lavoro il lavoratore dovra' trovarsi al proprio posto. Sara' considerato ritardatario chi, all'ora fissata, non risulti presente sull'impianto o luogo di lavoro. Salvo il caso di flessibilita' di orario con conseguente recupero, il lavoratore che in casi eccezionali si presenti successivamente sara' considerato presente ai fini del computo delle ore, a partire dall'inizio qualora il ritardo non superi i 15 minuti. Sono in ogni caso soggetti a trattenuta sulla retribuzione per una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore di ritardo, i ritardi che eccedono complessivamente nel mese o nel ciclo di turno corrispondente le due ore; in tali casi la riduzione della retribuzione e' effettuata per l'intero periodo totalizzato come ritardo, senza computo di alcuna franchigia. 2.- Nessun lavoratore potra' cessare il lavoro e abbandonare la sede di lavoro prima del termine previsto dal regime di orario, salvo sempre il caso di flessibilita'. Durante il lavoro nessun lavoratore potra' allontanarsi dal posto senza giustificato motivo; nessuno potra' lasciare l'impianto o la sede se non debitamente autorizzato. 3.- Salvo speciale autorizzazione o urgenti motivi di servizio non e' consentito entrare o intrattenersi nell'impianto o sede fuori del proprio orario di lavoro; tale disposizione e' applicabile - limitatamente ai locali operativi - anche ai componenti il direttivo delle RR.SS.AA. ed ai rappresentanti sindacali componenti degli organismi statutari a carattere nazionale previamente accreditati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative.

Testo vigente dal 8 agosto 1992

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357~art19 · fonte del testo