Art. 42 — IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
1.- L'Azienda provvede, nel quadro della legislazione vigente ed in un'ottica consona alle esistenti problematiche, alla adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione delle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo in particolare conto le esigenze peculiari dei settori tecnici, meteorologici, di volo e di controllo del traffico aereo, nonche' altri eventuali settori in cui si ravvisi incidenza di rischio. A tale scopo provvedera' in particolare a tenere appositi corsi di addestramento e informazione per il personale incaricato di svolgere opera di monitoraggio nelle suddette materie, facendosi anche eventualmente promotrice delle modifiche e delle integrazioni alla attuale normativa. 2.- L'Azienda istituira', inoltre, un periodico canale di informazione per tutti i luoghi di lavoro per aggiornare costantemente il personale in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, affidabilita' degli impianti e processi di produzione dei servizi.
Testo vigente dal 8 agosto 1992
