Art. 2 — Dirigenza
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti dell'Agenzia:
- a)curano l'attuazione dei programmi predisposti dal direttore ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dello statuto, nel rispetto degli indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi stabiliti dal direttore stesso;
- b)adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e di gestione relativi all'attuazione dei programmi di cui alla lettera a), esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c)formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
- d)coordinano, dirigono e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- e)provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
