Nel presente regolamento si intendono per:

  • a)«Agenzia»: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
  • b)«decreto legislativo»: decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
  • c)«codice dei contratti»: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
  • d)«direttore»: legale rappresentante dell'Agenzia ed organo di vertice responsabile dell'attivita';
  • e)«comitato direttivo»: organo collegiale, composto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo, che coadiuva il direttore nelle attribuzioni allo stesso conferite;
  • f)«responsabile di settore»: dirigente preposto ad uno dei settori individuati dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia, che coadiuva il direttore nel perseguimento dei fini istituzionali ed a cui e' affidato il coordinamento dei relativi uffici;
  • g)«responsabile di ufficio»: dirigente preposto ad uno degli uffici in cui si articolano i settori dell'Agenzia, responsabile del funzionamento e del regolare andamento dell'attivita' gestionale;
  • h)«dirigente amministrativo»: dirigente preposto al settore amministrazione, affari legali e finanza dell'Agenzia, responsabile della gestione amministrativa dell'Agenzia;
  • i)«ufficio della ragioneria e contabilita'»: ufficio del settore amministrazione, affari legali e finanza competente per la ragioneria e la gestione amministrativa e contabile, l'elaborazione degli schemi di bilancio previsionale e consuntivo e il coordinamento della spesa;
  • l)«ufficio di controllo interno»: ufficio competente in materia di controllo strategico, di valutazione e di gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  • m)«documento programmatico (budget)»: documento annuale che indica il programma di massima delle attivita' che si svolgeranno nell'esercizio successivo, elaborate sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei settori dell'Agenzia, sentito il dirigente amministrativo, e determina gli obiettivi economici e finanziari e ne articola le relative previsioni di spesa per le strutture dell'Agenzia; il documento programmatico (budget) e' predisposto dal direttore e approvato dal comitato direttivo;
  • n)«cassiere»: istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto dell'Agenzia senza alcuna corresponsabilita' nella gestione delle risorse, nel limite dell'ammontare delle disponibilita' numerarie depositate presso di esso;
  • o)«centro di costo»: entita', organizzativa o astratta, cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;
  • p)«costo»: causa economica dell'uscita finanziaria sopportata dall'Agenzia per acquisire un fattore produttivo ovvero l'accadimento di gestione che incide negativamente sul patrimonio dell'ente;
  • q)«entrata finanziaria»: aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;
  • r)«ordine di provvista fondi»: autorizzazione ad impegnare, impegno provvisorio che diventera' definitivo alla chiusura dell'esercizio per un importo pari ai pagamenti contabilizzati; non e' un titolo di spesa estinguibile in quietanza di entrata; sostituisce l'ordine di accreditamento;
  • s)«ricavo/provento»: causa economica dell'entrata finanziaria e non che l'Agenzia riceve dallo scambio di beni e servizi, ovvero l'accadimento di gestione che incide positivamente sul patrimonio dell'ente;
  • t)«risultato di amministrazione»: somma algebrica tra il fondo di cassa o deficit di cassa, residui attivi e residui passivi; se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato costituisce, rispettivamente, avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;
  • u)«spesa»: aspetto economico di un'uscita finanziaria; genericamente rappresenta l'impiego di risorse finanziarie;
  • v)«uscita finanziaria»: diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

Testo vigente dal 21 aprile 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36~art1 · fonte del testo