[1]Comitato direttivo
[2]1. Il comitato direttivo e' composto dal direttore che lo presiede e da quattro dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia. 2. I membri del comitato direttivo vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il direttore dell'Agenzia e durano in carica tre anni, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo. Tra i membri del comitato direttivo il direttore sceglie un vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. Il provvedimento di nomina del vicedirettore e' trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il comitato direttivo coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite e svolge le ulteriori funzioni ad esso assegnate dal presente statuto e dai regolamenti. 4. Con le medesime modalita' di cui al comma 2 si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito. 5. Il comitato direttivo provvede, in particolare, a: a. emanare delibere per la definizione delle norme nazionali per la sicurezza; b. predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, anche sulla base delle relazioni che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie sono tenuti a trasmettere all'Agenzia e a disporne la diffusione ai soggetti interessati; c. deliberare i programmi per le attivita' di autorizzazione e certificazione; d. deliberare il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'Agenzia. 6. L'incarico di membro del comitato direttivo e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia, secondo quanto disposto, in merito, dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Il comitato e' convocato dal direttore ogni volta egli lo ritenga necessario e comunque almeno una volta a trimestre, ovvero su proposta di almeno due componenti del comitato stesso. Ai fini della validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni del comitato sono valide se espresse dalla maggioranza dei suoi componenti. 8. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In mancanza dell'avviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente puo' opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. 9. Sono considerati presenti, altresi', i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso, la riunione del comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il direttore. 10. L'attivita' del Comitato direttivo non comporta oneri a carico dell'Agenzia. Le attivita' svolte in qualita' di membro del Comitato rientrano nei compiti d'ufficio del dirigente incaricato e non comportano svolgimento di funzioni dirigenziali generali.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
