[1]Personale
[2]1. E' istituito il ruolo del personale dell'Agenzia. 2. La dotazione organica del personale dell'Agenzia e' individuata nella tabella «A» allegata al presente statuto di cui costituisce parte integrante, quantificata nel limite massimo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo. In occasione della ripartizione dell'organico, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo, possono essere apportate le necessarie modifiche alla tabella «A», nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo e fermo restando il limite massimo di trecento unita'. 3. Il personale dipendente dell'Agenzia e' articolato nelle seguenti aree: a. dirigenziale; b. professionale; c. tecnica; d. amministrativa. 4. Al personale appartenente all'area dirigenziale di seconda fascia spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo. Il direttore individua sei dirigenti cui e' affidata la direzione dei settori di attivita' dell'Agenzia ed il coordinamento dei relativi uffici, come determinati nel regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa. 5. Al personale appartenente all'area professionale sono attribuite le attivita' istituzionali che richiedono elevata competenza, iniziativa e capacita' progettuale, relative alla messa in servizio ed al funzionamento dei rotabili e degli impianti ferroviari, alla progettazione, omologazione e conformita' di componenti, prodotti ed applicazioni generiche, alle certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza, all'immatricolazione del materiale rotabile, al coordinamento organizzativo, al controllo di processi rilevanti, alla definizione ed armonizzazione delle norme in materia di sicurezza, nonche' ogni altra attivita' di tipo professionale connessa all'attivita' istituzionale dell'Agenzia. 6. Appartengono all'area tecnica i dipendenti che, nell'ambito di procedure stabilite, svolgono attivita' istituzionali operative, di studio, sviluppo, verifica e supporto, richiedenti adeguate competenze tecniche relative al funzionamento, gestione, manutenzione e controllo dei componenti, degli impianti e del materiale rotabile. 7. Appartengono all'area amministrativa i dipendenti che nell'esercizio delle proprie funzioni esplicano attivita' inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, di assistenza, nonche' ai servizi di supporto all'attivita' dirigenziale e professionale. 8. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia e' disciplinato da contratti collettivi ed individuali, tenuto conto della specificita' delle professionalita' che possono essere utilizzate. 9. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di organico, puo' avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, collocato a tale fine in posizione di comando o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
