Art. 9 — Disposizioni transitorie e finali
Ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, l'Agenzia provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6 del medesimo articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, a sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la ripartizione del proprio organico. Con atti regolamentari interni adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione dell'Agenzia puo' essere adeguata alle effettive esigenze funzionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i), dello statuto. Con atti di organizzazione di livello inferiore, approvati dal comitato direttivo, il direttore adotta le misure necessarie, finalizzate all'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto con i regolamenti interni di cui al comma 2. Con il regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 162 del 2007 si provvede all'istituzione di un ufficio preposto al controllo interno, nell'ambito della dotazione organica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto dell'Agenzia. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
