Art. 2 — Importo aggiuntivo pensionabile
[1]Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:
[2]| |Ulteriore incremento |Incremento dal 1° |dal 1° novembre 2005 Gradi |gennaio 2005 (euro) |(euro)
[3]Tenente colonnello
[4]12,30
[5]4,70
[6]Maggiore
[7]12,30
[8]4,70
[9]Capitano
[10]12,20
[11]4,70
[12]Tenente
[13]12,10
[14]4,60
[15]Sottotenente s.p.e.
[16]11,70
[17]4,50
[18]1° Maresciallo
[19]11,90
[20]4,60
[21]Maresciallo capo
[22]11,60
[23]4,50
[24]Maresciallo ordinario
[25]11,40
[26]4,40
[27]Maresciallo
[28]11,20
[29]4,40
[30]Sergente maggiore capo
[31]11,30
[32]4,40
[33]Sergente maggiore
[34]11,10
[35]4,30
[36]Sergente
[37]11,00
[38]4,20
[39]Caporal maggiore capo scelto
[40]11,00
[41]4,20
[42]Caporal maggiore capo
[43]10,90
[44]5,30
[45]Caporal maggiore scelto
[46]10,90
[47]5,60
[48]1° Caporal maggiore
[49]10,60
[50]4,10 Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
[51]|Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1° Gradi |gennaio 2005 (euro) |novembre 2005 (euro)
[52]Tenente colonnello
[53]248,80
[54]253,50
[55]Maggiore
[56]248,80
[57]253,50
[58]Capitano
[59]246,70
[60]251,40
[61]Tenente
[62]244,60
[63]249,20
[64]Sottotenente s.p.e.
[65]236,20
[66]240,70
[67]1° Maresciallo
[68]241,40
[69]246,00
[70]Maresciallo capo
[71]235,60
[72]240,10
[73]Maresciallo ordinario
[74]231,40
[75]235,80
[76]Maresciallo
[77]227,20
[78]231,60
[79]Sergente maggiore capo
[80]229,30
[81]233,70
[82]Sergente maggiore
[83]225,10
[84]229,40
[85]Sergente
[86]222,00
[87]226,20
[88]Caporal maggiore capo scelto
[89]222,00
[90]226,20
[91]Caporal maggiore capo
[92]220,90
[93]226,20
[94]Caporal maggiore scelto
[95]219,90
[96]225,50
[97]1° caporal maggiore
[98]214,60
[99]218,70
[100]1 ((2))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171
1con decorrenza dal 1 ottobre 2007
Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Gradi Incrementi mensili lordi (euro) Valori mensili lordi (euro) Tenente colonnello 5,58 259,08 Maggiore 5,58 259,08 Capitano 5,53 256,93 Tenente 5,48 254,68 Sottotenente 5,30 246,00 1° Maresciallo luogotenente 5,41 251,41 1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) 5,41 251,41 1° Maresciallo 5,41 251,41 Maresciallo capo 5,28 245,38 Maresciallo ordinario 5,19 240,99 Maresciallo 5,25 236,85 Sergente maggiore capo (con 8 anni nel grado) 6,40 240,10 Sergente maggiore capo 6,40 240,10 Sergente maggiore 5,55 234,95 Sergente 5,18 231,38 Caporal maggiore capo scelto (con 8 anni nel grado) 6,40 232,60 Caporal maggiore capo scelto 6,40 232,60 Caporal maggiore capo 5,18 231,38 Caporal maggiore scelto 5,12 230,62 1° Caporal maggiore 5,12 223,82" AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, viene retrodatata al 1° febbraio 2007".
Testo vigente dal 9 giugno 2009
