[1]Indirizzo e vigilanza
[2]1. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. In particolare, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo: a. l'approvazione dei programmi delle attivita', nonche' dei bilanci di previsione e dei rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia; b. l'emanazione di direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle eventuali specifiche attivita' da intraprendere; c. l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di verifiche per accertare l'osservanza degli indirizzi impartiti; d. l'approvazione degli atti regolamentari interni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 2, lettera a), i programmi delle attivita' nonche' i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del collegio dei revisori, sono inviati dal direttore dell'Agenzia al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati. 4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 2, lettere b), c) e d), l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti, nonche' gli atti regolamentari interni che si intendono approvati decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni. 5. Con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il direttore dell'Agenzia sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati attesi, le modalita' di verifica dei risultati di gestione e quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
