[1]Funzioni e attivita'

[2]1. L'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attivita' ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo e dell'articolo 1 del presente statuto, esercita le funzioni ed i compiti previsti dagli articoli 4, commi 2 e 3, e 6 del decreto legislativo. 2. L'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza del trasporto ferroviario corrispondenti alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1 gia' esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - direzione generale per il trasporto ferroviario e dalle societa' del Gruppo F.S. nonche' le funzioni concernenti le reti ferroviarie regionali secondo quanto previsto agli articoli 4, comma 7, e 27, comma 4, del decreto legislativo. 3. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati.

Testo vigente dal 21 aprile 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-25;34~art2 · fonte del testo