[1]Funzioni e attivita'
[2]1. L'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attivita' ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo e dell'articolo 1 del presente statuto, esercita le funzioni ed i compiti previsti dagli articoli 4, commi 2 e 3, e 6 del decreto legislativo. 2. L'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza del trasporto ferroviario corrispondenti alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1 gia' esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - direzione generale per il trasporto ferroviario e dalle societa' del Gruppo F.S. nonche' le funzioni concernenti le reti ferroviarie regionali secondo quanto previsto agli articoli 4, comma 7, e 27, comma 4, del decreto legislativo. 3. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attivita', puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
