[1]Allegato
[2]STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
[3]Art. 1.
[4]Natura giuridica e sede
[5]1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominata: "Agenzia", e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. 2. L'Agenzia si conforma ai principi di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza, nonche' ai principi dell'ordinamento comunitario; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali in materia ferroviaria. 3. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di seguito denominato "decreto legislativo", dalle norme del presente statuto, dai regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo e dagli atti regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia. 4. L'Agenzia ha sede in Firenze. 5. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' determinata l'organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e sono individuati gli uffici a cui e' assegnato il personale dell'Agenzia.
Testo vigente dal 21 aprile 2009
