Art. 8 — Collegio dei revisori dei conti

Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, durano in carica tre anni con possibilita' di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarita' amministrativo-contabile.

Testo vigente dal 10 marzo 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34~art8 · fonte del testo