Art. 7 — Dipartimenti
Nell'ambito della Scuola sono costituiti i seguenti quattro dipartimenti con funzioni di ausilio del rettore nella ricerca e nella predisposizione di programmi didattici:
- a)dipartimento delle discipline organizzative ed informatiche;
- b)dipartimento delle discipline pubblicistiche e tributarie;
- c)dipartimento delle discipline economiche e finanziarie;
- d)dipartimento delle discipline aziendalistiche e contabili. I coordinatori dei singoli dipartimenti sono nominati dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, tra i docenti stabili della Scuola. Il rettore, con atto interno, effettua l'assegnazione ai vari dipartimenti degli altri docenti stabili, dei docenti incaricati e degli assistenti, compresi quelli che prestano servizio presso le sedi decentrate. Il personale di segreteria dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e delle commissioni dipende dalla direzione amministrativa.
Testo vigente dal 14 luglio 1992
