Il comitato ha funzioni consultive e coadiuva il rettore nella predisposizione e nello svolgimento dei programmi didattici, nonche' nel conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca. Il comitato e' composto da:

  • a)il rettore della Scuola, che lo presiede;
  • b)il direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale;
  • c)il direttore generale del Dipartimento delle entrate;
  • d)il direttore generale del Dipartimento del territorio;
  • e)il direttore generale del Dipartimento delle dogane;
  • f)il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  • g)quattro docenti stabili della Scuola centrale tributaria, coordinatori dei dipartimenti previsti dall'articolo 7;
  • h)il direttore amministrativo della Scuola, con funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento del rettore il comitato e' presieduto dal piu' anziano di eta' dei docenti stabili componenti il comitato. I membri di cui alla lettera g) sono nominati, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio. Il comitato si riunisce di regola tre volte l'anno e puo' essere convocato dal rettore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita'. In caso di parita' nelle votazioni, il voto del rettore vale il doppio.

Testo vigente dal 14 luglio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336~art4 · fonte del testo