Art. 4 — Il comitato
Il comitato ha funzioni consultive e coadiuva il rettore nella predisposizione e nello svolgimento dei programmi didattici, nonche' nel conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca. Il comitato e' composto da:
- a)il rettore della Scuola, che lo presiede;
- b)il direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale;
- c)il direttore generale del Dipartimento delle entrate;
- d)il direttore generale del Dipartimento del territorio;
- e)il direttore generale del Dipartimento delle dogane;
- f)il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- g)quattro docenti stabili della Scuola centrale tributaria, coordinatori dei dipartimenti previsti dall'articolo 7;
- h)il direttore amministrativo della Scuola, con funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento del rettore il comitato e' presieduto dal piu' anziano di eta' dei docenti stabili componenti il comitato. I membri di cui alla lettera g) sono nominati, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio. Il comitato si riunisce di regola tre volte l'anno e puo' essere convocato dal rettore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita'. In caso di parita' nelle votazioni, il voto del rettore vale il doppio.
Testo vigente dal 14 luglio 1992
