Art. 9 — Docenti stabili
L'insegnamento puo' essere affidato anche a docenti stabili, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. I docenti stabili svolgono l'incarico per un triennio, salvo conferma. Il loro numero non puo' essere inferiore a quattro, ne' superiore a dieci. La chiamata a far parte del corpo stabile dei docenti e' diretta ed e' effettuata, previo consenso degli interessati, su proposta del rettore, dal Ministro delle finanze. I professori universitari di ruolo ordinari ed associati, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato e i dipendenti civili dello Stato chiamati a far parte del corpo stabile dei docenti sono collocati nella posizione di fuori ruolo, o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti, per tutto il periodo dell'incarico, il quale e' computato come anzianita' di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche. I docenti stabili della Scuola sono tenuti, a tempo pieno, a provvedere alla preparazione delle dispense, a curare l'approntamento di altro materiale didattico ed a prestare assistenza individualizzata, qualora richiesta, ai partecipanti ai corsi ed ai seminari, nonche' a partecipare alle attivita' dipartimentali di programmazione didattica e di ricerca ed a quelle dei gruppi di lavoro. Per il regime a tempo pieno dei professori universitari si applica l'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Ai docenti stabili della Scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica; essi conservano il diritto a percepire le indennita' erogate dalle Amministrazioni di appartenenza.
Testo vigente dal 14 luglio 1992
