Art. 3 — Il rettore
Il rettore, scelto tra i professori ordinari dell'Universita', e' nominato con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica due anni e puo' essere confermato. Il rettore sovraintende alla programmazione dell'attivita' didattica e di ricerca, alla predisposizione ed allo svolgimento dei programmi didattici, nonche' al conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca, coadiuvato dal comitato di cui all'art. 4. Il rettore, con proprio provvedimento, puo' costituire gruppi di lavoro e commissioni specializzati per materia e per obiettivo. Il rettore fa parte del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze. Egli puo' delegare il direttore amministrativo a parteciparvi in sua vece. Al rettore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennita', cumulabile con le indennita' eventualmente corrisposte ad altro titolo, nella misura massima prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310.
Testo vigente dal 14 luglio 1992
