Art. 2 — Compiti della Scuola centrale tributaria

La Scuola centrale tributaria provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'addestramento, nonche' all'aggiornamento del personale finanziario mediante l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio. La relativa programmazione ha carattere di flessibilita' ed e' sia annuale che pluriennale. La Scuola provvede, altresi', d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, ad organizzare: a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)). b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)).

  • c)le procedure selettive ed i corsi ad essa demandati da norme di legge o di regolamento. La Scuola organizza e tiene corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonche' per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri. A tal fine, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi sono rimborsate dalle amministrazioni ed enti richiedenti mediante il versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese di funzionamento della Scuola centrale tributaria. I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio sono istituiti, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze a livello centrale e periferico. La Scuola dispone di un convitto interno per i partecipanti ai corsi e seminari.

Testo vigente dal 21 febbraio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1992 al 21 febbraio 1993. 80 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: a) le procedure selettive ed i corsi di preparazione di cui agli articoli 1, primo comma, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria e per i profili professionali non inferiori alla settima qualifica funzionale;

tolto: b) i corsi di formazione dirigenziale, per l'accesso ai posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, come indicati nel regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; aggiunto: a)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29. b)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336~art2 · fonte del testo