A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato da ultimo dall'articolo 18 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono cosi' modificate:
- a)direttori di treni postali e capiturno: lire 2.250;
- b)rimanente personale: lire 2.100.
Testo vigente dal 20 novembre 1990
