A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato da ultimo dall'articolo 18 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono cosi' modificate:

  • a)direttori di treni postali e capiturno: lire 2.250;
  • b)rimanente personale: lire 2.100.

Testo vigente dal 20 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335~art43 · fonte del testo