I Comitati per le pari opportunita', di cui al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; ove, in sede di negoziazione decentrata, ne sia ravvisata l'esigenza, possono costituirsi comitati per le pari opportunita' in strutture territoriali di particolare consistenza. Le Amministrazioni garantiranno tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento. I comitati sono composti da 5 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. I comitati sono presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, in sede di contrattazione decentrata nazionale e territoriale, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati, sono concordate le proposte e le misure volte a favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:

  • a)accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
  • b)flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
  • c)perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parita' di requisiti professionali, di cui si dovra' tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure volte a superare, per la generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale.

Testo vigente dal 20 novembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335~art17 · fonte del testo