I comitati per le pari opportunita', a livello di singola istituzione, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'amministrazione garantisce gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

Testo vigente dal 12 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319~art6 · fonte del testo