Art. 6 — Parità uomo-donna
Il comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli enti garantiscono tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento. Il comitato, presieduto da un rappresentante dell'ente nominato dal presidente, e' composto da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, e da un pari numero di funzionari in rappresentana dell'ente. In sede di contrattazione decentrata nazionale e territoriale, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunita', saranno concordate le misure per favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
- a)accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- b)flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
- c)perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita' di requisiti professionali, di cui si dovra' tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la generalita' dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale. Gli effetti delle iniziative assunte dalle amministrazioni a norma del comma 3 formeranno oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267.
Testo vigente dal 6 marzo 1990
