1. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o da una chiesa parrocchiale o cattedrale. hanno efficacia per l'ente che a norma degli articoli 28 e 30 della legge succede all'ente estinto. 2. Le liberalita' disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono devolute all'Istituto per il sostentamento del clero della stessa diocesi.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
