1. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o da una chiesa parrocchiale o cattedrale. hanno efficacia per l'ente che a norma degli articoli 28 e 30 della legge succede all'ente estinto. 2. Le liberalita' disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono devolute all'Istituto per il sostentamento del clero della stessa diocesi.

Testo vigente dal 19 febbraio 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art44 · fonte del testo