[1]1. Le fabbricerie trasmettono al Ministro dell'interno, per il tramite della prefettura, uno statuto redatto in conformita' alle norme del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore. 2. In caso di inadempimento il prefetto nomina un commissario straordinario con il compito di redigere lo statuto.
[2]Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri CRAXI
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
