1. Fino alle scadenze stabilite dall'art. 6 della legge per gli enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti nel registro delle persone giuridiche il certificato previsto dall'art. 9, lettera a), del presente regolamento e' sostituito da una certificazione della competente autorita' ecclesiastica.
Testo vigente dal 19 febbraio 1987
