Le attivita' professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono cosi' ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

  • a)per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
  • b)per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
  • c)per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attivita' indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attivita', ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. Restando immutate le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:
  • a)per il settore "ingegneria civile e ambientale":
  • 1)le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
  • 2)la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
  • 3)i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
  • b)per il settore "ingegneria industriale":
  • 1)le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
  • 2)i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
  • 3)le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonche' di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
  • c)per il settore "ingegneria dell'informazione":
  • 1)le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
  • 2)i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
  • 3)le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonche' di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Testo vigente dal 17 agosto 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 46, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328~art46 · fonte del testo