Art. 46 — Attività professionali
Le attivita' professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono cosi' ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
- a)per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b)per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c)per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attivita' indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attivita', ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. Restando immutate le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:
- a)per il settore "ingegneria civile e ambientale":
- 1)le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
- 2)la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3)i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
- b)per il settore "ingegneria industriale":
- 1)le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
- 2)i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- 3)le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonche' di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
- c)per il settore "ingegneria dell'informazione":
- 1)le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
- 2)i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
- 3)le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonche' di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Testo vigente dal 17 agosto 2001
