Art. 17 — Comunicazione tra i membri dell'equipaggio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2006 al 25 agosto 2011. 499 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere apprestati strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza tra tutti i membri dell'equipaggio, in particolare ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle comunicazioni e degli ordini. A bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro, deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo e' tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni, nonche' a riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo d'appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve essere facilmente individuabile e dotato di capacita' di comunicazione sufficienti per questo scopo in base ad un'adeguata combinazione dei seguenti criteri:
tolto: a) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalita' trasportati su una rotta determinata;
tolto: b) la probabilita' che la capacita' di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
tolto: c) l'eventuale necessita', allorche' la comunicazione orale e' inattuabile, di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi: ad esempio dando l'esempio, gestualmente, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita;
tolto: d) la misura in cui sono state fornite le istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;
tolto: e) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri. A bordo delle navi petroliere, delle navi chimichiere e delle navi gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai devono essere in grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorita'. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS. Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle norme che regolano il controllo dello Stato d'approdo, gli ispettori controllano che anche le navi battenti bandiera di un Paese terzo osservino il presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;324~art17 · fonte del testo
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