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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2011

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2009 al 25 agosto 2011. 1272 parole tolte, 10 parole aggiunte in 42 capoversi.

tolto: Ai fini del presente regolamento si intende per:

tolto: a) "lavoratore marittimo" ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave;

tolto: b) "comandante" l'ufficiale che esercita il comando di una nave;

tolto: c) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti;

tolto: d) "ufficiale di coperta" l'ufficiale qualificato in conformita' alle disposizioni di cui al capitolo II dell'allegato I;

tolto: e) "primo ufficiale di coperta" l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;

tolto: f) "allievo ufficiale di coperta" un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di coperta;

tolto: g) "direttore di macchina" l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

Mostra gli altri 34 capoversi cambiati

tolto: h) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in conformita' alle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato I;

tolto: i) "primo ufficiale di macchina" l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di esercitarla;

tolto: l) "allievo ufficiale di macchina" un membro dell'equipaggio che svolge attivita' formative a bordo di una nave per acquisire la competenza professionale propria dell'ufficiale di macchina;

tolto: m) "radioperatore" un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;

tolto: n) "comune di guardia di coperta" un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il comandante o un ufficiale di coperta;

tolto: o) "comune di guardia di macchina" un membro dell'equipaggio di una nave che non sia il direttore o un ufficiale di macchina;

tolto: p) "nave adibita alla navigazione marittima" una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

tolto: q) "nave battente bandiera di uno Stato membro" una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;

tolto: r) "viaggi costieri" i viaggi effettuati in prossimita' della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

tolto: s) "potenza di propulsione" la potenza di uscita totale massima caratteristica continuata in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;

tolto: t) "nave petroliera" la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di prodotti infiammabili allo stato liquido;

tolto: u) "nave chimichiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);

tolto: v) "nave gasiera" la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBG code);

tolto: z) "norme radio" le norme relative al servizio mobile marittimo adottate dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;

tolto: aa) "nave da passeggeri" la nave adibita alla navigazione marittima abilitata al trasporto di piu' di dodici passeggeri;

tolto: bb) "nave da pesca" la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;

tolto: cc) "Convenzione STCW" (Standards of Trainig, Certification and Watchkeeping) la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, e i successivi emendamenti;

tolto: dd) "annesso alla Convenzione STCW" il documento allegato alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, allegato I del presente regolamento;

tolto: ee) "codice STCW" (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

tolto: ff) "funzioni" una serie di compiti, servizi e responsabilita', come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;

tolto: gg) "servizi radio" le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

tolto: hh) "Convenzione SOLAS" (Safety of Life at Sea) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

tolto: ii) "nave da passeggeri ro-ro" (roll on roll off) la nave da passeggeri espressamente progettata e costruita anche per il trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote;

tolto: ll) "compagnia di navigazione" la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica quale l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti alla conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente regolamento;

tolto: mm) "certificato" qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato ai sensi della Convenzione STCW del 1978 dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante il titolare ad assolvere le funzioni menzionate in detto documento o autorizzate dalle norme nazionali;

tolto: nn) "certificato adeguato" il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al presente regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita;

tolto: nn-bis) "convalida" il documento valido emesso dall'autorita' competente di uno Stato membro;

tolto: nn-ter) "riconoscimento" l'accettazione, da parte delle autorita' competenti di uno Stato membro ospitante, del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;

tolto: oo) "servizio di navigazione" il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o di un certificato adeguato ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;

tolto: pp) "Paese terzo" il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea;

tolto: pp-bis) "Stato membro ospitante" lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati);

tolto: qq) "mese" un mese civile o un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi inferiori;

tolto: qq-bis) "Comitato" Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;

tolto: qq-ter) "Agenzia" l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;324~art2 · fonte del testo