Art. 16 — Compagnia di navigazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2001 al 25 agosto 2011. 317 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La compagnia di navigazione deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni a bordo delle sue navi:
tolto: a) i lavoratori marittimi da arruolare siano in possesso di un certificato adeguato rilasciato in conformita' alle disposizioni del presente regolamento;
tolto: b) la nave sia armata in conformita' alle disposizioni in materia di tabelle di armamento stabilite dalla normativa vigente in materia;
tolto: c) a bordo della nave siano conservati e disponibili per eventuali controlli i documenti relativi all'idoneita' fisica e alla competenza dei lavoratori marittimi imbarcati;
tolto: d) i lavoratori marittimi imbarcati, prima dell'effettiva immissione in servizio, acquisiscano familiarita' con i loro compiti specifici e con gli impianti e le attrezzature che saranno chiamati ad utilizzare nello svolgimento dei compiti medesimi, comprese le procedure tecniche relative all'utilizzo dei suddetti impianti ed attrezzature, nonche' le procedure ai fini della sicurezza sul lavoro;
tolto: e) ogni misura sia stata adottata affinche' ciascun membro dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacita' alla sicurezza della nave e alla prevenzione e contenimento dell'inquinamento. La compagnia, il comandante e i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, ciascuno per la parte di competenza. La compagnia deve fornire al comandante della nave istruzioni scritte recanti le linee guida e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio acquisisca la familiarizzazione di cui al comma 1, lettera d). Le suddette linee guida e procedure devono prevedere:
tolto: a) la designazione di un membro dell'equipaggio che deve procedere a fornire in modo efficace le informazioni necessarie a far acquisire al lavoratore marittimo appena imbarcato la familiarizzazione richiesta;
tolto: b) la concessione di un sufficiente lasso di tempo per consentire al membro dell'equipaggio di acquisire familiarita' con le procedure di guardia, di sicurezza, ivi compresa quella a tutela dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave, nonche' con gli impianti e le attrezzature di cui al comma 1, lettera d).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;324~art16 · fonte del testo
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