Art. 18 — Controllo dello Stato di approdo e fermo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2001 al 25 agosto 2011. 464 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Durante le ispezioni a bordo, ai sensi delle vigenti norme sul controllo dello Stato di approdo, gli ispettori verificano comunque che:
tolto: a) tutti i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo e che sono tenuti ad avere un certificato ai sensi della Convenzione STCW siano in possesso di tale certificato o di una valida dispensa, oppure forniscano prova di aver presentato domanda di riconoscimento;
tolto: b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave. Gli ispettori valutano, in conformita' con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneita' dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere al servizio di guardia qualora ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:
tolto: a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incaglio;
tolto: b) si e' verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;
tolto: c) la nave e' stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'Organizzazione marittima internazionale o alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;
tolto: d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente;
tolto: e) un certificato e' stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non e' la persona a cui questo e' stato originariamente rilasciato;
tolto: f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinai sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW. Oltre a verificare il possesso dei certificati, gli ispettori possono imporre ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 2, di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione puo' includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacita' di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radioperatori i testi aggiornati delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino. Qualora dall'esito delle verifiche, di cui ai commi precedenti, risultino carenze che costituiscano pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, gli ispettori ne informano immediatamente il comandante del porto, ai fini dell'adozione del provvedimento di fermo, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;324~art18 · fonte del testo
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