Art. 3 — Concorsi per esami
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272.
Abrogato dal 28 novembre 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272.
Abrogato dal 28 novembre 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 2000 al 28 novembre 2004. 90 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica bandisce, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di cui alla lettera b) del medesimo comma. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicando le disposizioni del presente regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 SETTEMBRE 2004, N. 272
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;324~art3 · fonte del testo
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